Legge 27 ottobre 1966, n. 910 Art. 10Impianti di interesse pubblico
TITOLO II INTERVENTI PER LA STABILIZZAZIONE DEI PREZZI E LA ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI AGRICOLI.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a provvedere alla realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonche' alla realizzazione di impianti per la disinfestazione degli animali e dei prodotti agricoli nei valichi di frontiera e nei principali porti. L'esecuzione degli impianti puo' essere affidata in concessione agli enti di sviluppo o, nelle zone in cui questi non operano, a cooperative o loro consorzi e ad associazioni di produttori agricoli. Per l'approvazione dei progetti, la concessione e l'esecuzione dei lavori riguardanti tali impianti, si applicano le norme vigenti in materia di opere pubbliche di bonifica. La gestione degli impianti e' affidata a cooperative, a loro consorzi, ad associazioni di produttori agricoli nonche' a consorzi appositamente costituiti aventi prevalente interesse pubblico. ((La gestione degli impianti di cui al precedente comma puo' essere affidata anche a societa' per azioni nelle quali i soggetti ivi indicati abbiano una partecipazione superiore al 50 per cento)) . Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche per gli impianti di interesse nazionale di cui all'articolo 21, secondo comma, ultima parte della legge 2 giugno 1961, n. 454 . Le modalita' da osservarsi per la gestione senza fini di lucro degli impianti sono stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio.