Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 27 ottobre 1966, n. 910 · Legge 27 ottobre 1966, n. 910 — Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970

Legge 27 ottobre 1966, n. 910 Art. 18Contributi per la costituzione di aziende silvo-pastorali

TITOLO IV SVILUPPO DELLA PRODUZIONE E ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE AZIENDALI

In KraftAmtlicher Text

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' concedere contributi fino al limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile per l'esecuzione nei territori montani - sulla base di piani organici di miglioramento e di trasformazione aziendale - di opere e lavori strettamente connessi alla costituzione o potenziamento di imprese e di aziende a prevalente carattere silvo-pastorale, con particolare riguardo alla costituzione, alla sistemazione ed al miglioramento dei pascoli montani. I contributi possono essere concessi anche per il miglioramento dei terreni pascolivi dei comuni e di altri enti montani.