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Legge 27 ottobre 1966, n. 910 · Legge 27 ottobre 1966, n. 910 — Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970

Legge 27 ottobre 1966, n. 910 Art. 30Sostituzione ad enti e privati per opere di rimboschimento

TITOLO VI PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO FORESTALE

In KraftAmtlicher Text

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali e' autorizzata ad eseguire, per conto di Comuni, altri enti e privati che ne facciano richiesta, lavori di rimboschimento e di ricostituzione forestale, anche al di fuori dei territori classificati montani. L'Azienda esegue i lavori direttamente o a mezzo di imprese private specializzate, sostenendo le relative spese ed immettendosi nel possesso del bosco, di cui puo' assumere la gestione fino all'epoca della prima utilizzazione. Le obbligazioni rispettive dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali e del proprietario del terreno sono stabilite a mezzo di un contratto, redatto secondo lo schema che sara' approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.