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Legge 27 ottobre 1966, n. 910 · Legge 27 ottobre 1966, n. 910 — Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970

Legge 27 ottobre 1966, n. 910 Art. 34Contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri enti

TITOLO VI PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO FORESTALE

In KraftAmtlicher Text

Alle aziende speciali costituite, ai sensi dell' articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 , e successive modificazioni e integrazioni ed ai consorzi di Cui agli articoli 155 e seguenti dello Stesso regio decreto per la gestione dei beni silvo-pastorali dei Comuni e di altri enti puo' essere concesso un contributo nelle spese generali fino al limite massimo del 75 per cento delle spese fisse per il personale tecnico e di custodia per un periodo non superiore a 5 anni. Ai Comuni ed agli altri enti che provvedono altresi' alla compilazione dei piani economici dei loro beni silvo-pastorali ai sensi dell' articolo 130 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 , puo' essere concesso Un contributo pari al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.