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Legge 27 ottobre 1966, n. 910 · Legge 27 ottobre 1966, n. 910 — Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970

Legge 27 ottobre 1966, n. 910 Art. 37Spese generali

TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE

In KraftAmtlicher Text

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste, sara' provveduto, in ciascun esercizio, alla ripartizione ed alla conseguente iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44, lettera dd), per gli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge.