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Legge 27 ottobre 1966, n. 910 · Legge 27 ottobre 1966, n. 910 — Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970

Legge 27 ottobre 1966, n. 910 Art. 41Trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

In KraftAmtlicher Text

Gli ordini di accreditamento emessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la concessione di contributi in conto capitale e per le spese riguardanti l'assistenza tecnica, l'attivita' fitosanitaria, la zootecnia, la bonifica montana, i rimboschimenti ed i vivai forestali, rimasti in tutto o In parte inestinti alla fine dell'esercizio finanziario, possono essere trasportati integralmente, o per la parte inestinta, all'esercizio successivo. Le somme di cui agli articoli 44 e 45, lettere d) e e), non utilizzate nell'anno per cui sono stanziate, possono essere utilizzate negli anni successivi.