Legge 27 ottobre 1966, n. 910 Art. 55Applicabilita' delle norme ai mezzadri e ai coloni
TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
I contributi e le altre agevolazioni previste dalla presente legge sono applicabili a favore dei mezzadri e coloni anche nei casi previsti dall' articolo 8 della legge 15 settembre 1964, n. 756 , ed a favore degli affittuari nei casi previsti dall' articolo 1632 del codice civile .