Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 27 ottobre 1966, n. 910 · Legge 27 ottobre 1966, n. 910 — Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970

Legge 27 ottobre 1966, n. 910 Art. 58Semplificazione delle procedure

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

In KraftAmtlicher Text

Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata In vigore della presente legge, norme dirette a facilitare e rendere piu' sollecite le procedure di concessione dei contributi e delle agevolazioni creditizie, riducendo e uniformando i tipi di relazioni da allegare, le documentazioni tecniche e gli altri adempimenti a carico dei richiedenti e stabilendo forme semplificate per l'esecuzione degli accertamenti preventivi e successivi di ufficio Le norme di cui al comma precedente verranno emanate sentita una Commissione parlamentare composta da dieci senatori e dieci deputati. Fino all'entrata in vigore delle norme delegate si applicano le vigenti disposizioni di legge.