Legge 16 gennaio 1967, n. 2 Art. 2
Alla copertura dell'onere gravante nell'esercizio 1966 si provvede con parte del maggior gettito derivante dall'applicazione del decreto-legge 14 dicembre 1965, numero 1334 , convertito in legge 9 febbraio 1966, n. 21 . Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni di bilancio.