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Legge 27 febbraio 1967, n. 48 · Legge 27 febbraio 1967, n. 48 — Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica

Legge 27 febbraio 1967, n. 48 Art. 33Spese per il primo funzionamento del Ministero, del Comitato interministeriale per la programmazione economica e dell'Istituto di studi per la programmazione economica

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E FINANZIARIE

In KraftAmtlicher Text

Fino all'approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, alle spese occorrenti sara' provveduto con gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio, nonche' con i fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i servizi del Comitato interministeriale per la ricostruzione (C.I.R.), che saranno trasferiti, in uno con le disponibilita' esistenti in conto residui, allo stesso stato di previsione del Ministero del bilancio. Alle nuove spese, valutate per l'anno finanziario 1966 in lire 100.000.000, sara' provveduto mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario; all'onere di lire 250 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 29 per le spese di funzionamento dell'Istituto di studi per la programmazione economica nell'anno finanziario 1966, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto allo stesso capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. ((17))

--------------- AGGIORNAMENTO (17) Il D.L. 14 ottobre 2019, n. 111 , convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 141 , ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2021 "nella legge 27 febbraio 1967, n. 48 , e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)".