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Legge 27 febbraio 1967, n. 48 · Legge 27 febbraio 1967, n. 48 — Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica

Legge 27 febbraio 1967, n. 48 Art. 8Commissione consultiva interministeriale per la programmazione economica

TITOLO I ATTRIBUZIONI ED ORDINAMENTO DEL MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

In KraftAmtlicher Text

E' costituita presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica una Commissione consultiva interministeriale per l'esame dei problemi pertinenti alle varie Amministrazioni in materia di programmazione. Detta Commissione e' presieduta dal Ministro e ne fanno parte il segretario della programmazione, il direttore generale per l'attuazione della programmazione economica e rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di ciascun Ministero. Possono essere chiamati a farne parte anche funzionari designati dai Ministri senza portafoglio. Alla nomina dei rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione dei Ministri interessati. Alla segreteria della Commissione provvede la Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica. ((10))

---------- AGGIORNAMENTO (10) Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell' art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , l'organo collegiale "Commissione consultiva interministeriale" di cui al presente provvedimento.