Legge 29 aprile 1967, n. 230 Art. 13
(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)
Ai sensi dell' articolo 2 della legge 18 giugno 1908, n. 286 , il contributo dello Stato a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, di cui all' articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1967, in lire 386.183.300 in relazione all'ammontare delle annualita' di ammortamento dei mutui concessi al Pio Istituto per la costruzione dei nuovi ospedali in Roma.