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Legge 18 maggio 1967, n. 318 · Legge 18 maggio 1967, n. 318 — Modifiche alle norme sulle pensioni di guerra

Legge 18 maggio 1967, n. 318 Art. 21

In KraftAmtlicher Text

Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, valutati in 6 miliardi per l'esercizio 1966 e in 25 miliardi per l'esercizio 1967, si provvede con le dotazioni apposite iscritte nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per i rispettivi esercizi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.