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Legge 27 giugno 1967, n. 536 · Legge 27 giugno 1967, n. 536 — Adeguamento del contributo dovuto al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette ai sensi dell'art. 10, n. 2, lettera b) della legge 2 aprile 1958, n. 377

Legge 27 giugno 1967, n. 536 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

L' articolo 12 della legge 2 aprile 1958, n. 377 , e' sostituito dal seguente: "Le aliquote contributive di cui al precedente articolo 10, comma primo, nn. 1) e 2), possono essere variate, in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale di cui al precedente articolo 4".