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Legge 13 luglio 1967, n. 583 · Legge 13 luglio 1967, n. 583 — Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo Speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962, n. 1790

Legge 13 luglio 1967, n. 583 Art. 13Adeguamento dei contributi dovuti al Fondo

In KraftAmtlicher Text

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , e' sostituito dal seguente: "Le aliquote contributive possono essere variate in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza di cui all' articolo 3 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 ".