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Legge 27 luglio 1967, n. 648 · Legge 27 luglio 1967, n. 648 — Nuove disposizioni per la riesportazione dei manufatti dell'industria tessile a scarico di materie prime temporaneamente importate

Legge 27 luglio 1967, n. 648 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Per i manufatti considerati nel precedente articolo e' facolta' del Ministro per le finanze consentire, con propri decreti, che, sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi, siano ammessi alla riesportazione prodotti ottenuti con materie prime nazionali o nazionalizzate equivalenti per specie, qualita' e quantita' a quelli ottenuti od ottenibili dalla lavorazione o dalla trasformazione delle merci importate temporaneamente. I prodotti esportati, a norma del precedente comma, a scarico di bollette di importazione temporanea, assumono, agli effetti della presente legge, la medesima condizione giuridica degli equivalenti prodotti ottenibili dalle merci importate temporaneamente. Parimenti, dopo la sostituzione, le merci importate temporaneamente o i prodotti ottenuti dalla loro lavorazione o trasformazione assumono la condizione giuridica di merci o di prodotti nazionalizzati.