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Legge 27 luglio 1967, n. 648 · Legge 27 luglio 1967, n. 648 — Nuove disposizioni per la riesportazione dei manufatti dell'industria tessile a scarico di materie prime temporaneamente importate

Legge 27 luglio 1967, n. 648 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Le disposizioni contenute nella presente legge restano in vigore fino a quando non saranno state emanate quelle sostitutive della "legge sulle importazioni e sulle esportazioni temporanee", approvata con regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 .