Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 27 luglio 1967, n. 658 · Legge 27 luglio 1967, n. 658 — Riordinamento della previdenza marinara

Legge 27 luglio 1967, n. 658 Art. 1Scopi della Cassa nazionale per la previdenza marinara

In KraftAmtlicher Text

La Cassa nazionale per la previdenza marinara costituisce una gestione autonoma dell'INPS ed ha lo scopo di integrare, secondo le norme contenute nella presente legge, in favore degli iscritti alle Gestioni di cui all'articolo 3 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 , il trattamento dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e di corrispondere, a proprio carico, pensioni o indennita' negli speciali casi previsti dalle disposizioni che seguono.