Legge 27 luglio 1967, n. 658 Art. 28Liquidazione delle prestazioni secondo le norme della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
CAPO VII. NORME RELATIVE A PARTICOLARI CATEGORIE SEZIONE I. PERSONALE DELLE NAVI-TRAGHETTO DIPENDENTE DALLA AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
Se il marittimo non consegua il diritto a pensione a carico della Gestione marittimi, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 52 per la ricostituzione di posizioni assicurative anteriori alla entrata in vigore della presente legge, ovvero le disposizioni dell'articolo 39, secondo comma, per la ricostituzione delle posizioni assicurative posteriori alla data citata, sulla base della retribuzione stabilita ai sensi del precedente articolo 24. Il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato subentra nei diritti del marittimo e dei superstiti in conformita' alle disposizioni dell'articolo 27 della presente legge.