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Legge 27 luglio 1967, n. 658 · Legge 27 luglio 1967, n. 658 — Riordinamento della previdenza marinara

Legge 27 luglio 1967, n. 658 Art. 3Iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti

TITOLO I Gestione marittimi CAPO I SOGGETTI

In KraftAmtlicher Text

A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, i marittimi per i quali, durante i periodi di navigazione, ricorra l'obbligo dell'iscrizione alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara a norma dell'articolo 4 della presente legge, fatta eccezione per il personale di cui ai successivi articoli 23 e 35, sono assoggettati anche all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 e successive modificazioni e integrazioni nonche' secondo le norme della presente legge.