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Legge 27 luglio 1967, n. 658 · Legge 27 luglio 1967, n. 658 — Riordinamento della previdenza marinara

Legge 27 luglio 1967, n. 658 Art. 30Revisione e riliquidazione delle pensioni corrisposte ai marittimi dipendenti dalle Ferrovie dello Stato

CAPO VII. NORME RELATIVE A PARTICOLARI CATEGORIE SEZIONE I. PERSONALE DELLE NAVI-TRAGHETTO DIPENDENTE DALLA AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

In KraftAmtlicher Text

Tutte le pensioni in atto corrisposte ai marittimi dipendenti dalle Ferrovie dello Stato e ai loro superstiti, liquidate in base alle norme abrogate con la presente legge, sono sottoposte a revisione e riliquidate a seconda della decorrenza, in base alle disposizioni previste nell'articolo 47 ovvero con l'applicazione delle norme di cui agli articoli 48, 49 e 50 e delle norme di cui all'articolo 27 della presente legge. Qualora l'importo della quota di pensione da corrispondere al marittimo ai sensi del precedente comma risulti inferiore al trattamento in atto, nessuna variazione sara' apportata alla misura del trattamento stesso ma la differenza sara' corrisposta a titolo di assegno personale, non riassorbibile in occasione di futuri miglioramenti e riversibile secondo le vigenti disposizioni. La quota di pensione corrispondente ai periodi di navigazione compiuti con iscrizione al Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato resta in tal caso acquisita alla Gestione marittimi.