Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 27 luglio 1967, n. 658 · Legge 27 luglio 1967, n. 658 — Riordinamento della previdenza marinara

Legge 27 luglio 1967, n. 658 Art. 45Contributi per il riconoscimento del lavorio meccanico

CAPO VIII NORME SPECIALI

In KraftAmtlicher Text

I macchinisti navali possono ottenere, agli effetti delle prestazioni a carico della Gestione marittimi, il riconoscimento del lavorio valutato dalle autorita' marittime per il conseguimento delle patenti di grado. Tale riconoscimento e' effettuato in ragione dei 3/5 della durata del lavorio, previo versamento, nelle epoche e con le modalita' stabilite dalla Cassa nazionale di previdenza marinara, di un contributo stabilito in base all'aliquota in vigore alla data della domanda di riconoscimento ed alla retribuzione relativa agli allievi ufficiali di macchina. Il riconoscimento deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro 2 anni dalla data del rilascio della patente.