Legge 27 luglio 1967, n. 658 Art. 82Accertamento dell'invalidita' ai fini delle prestazioni a carico della Gestione speciale
CAPO V RAPPORTI CON L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITA', LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI E CON LA GESTIONE MARITTIMI
Nel caso di dichiarazione di inabilita' alla navigazione da parte delle Commissioni mediche di cui agli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1173 , convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244 e successive modificazioni e integrazioni, le Capitanerie di porto devono tempestivamente segnalare alla Gestione speciale della Cassa nazionale di previdenza marinara i nominativi degli appartenenti allo stato maggiore navigante dichiarati inabili alla navigazione dalle predette Commissioni.