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Legge 27 luglio 1967, n. 658 · Legge 27 luglio 1967, n. 658 — Riordinamento della previdenza marinara

Legge 27 luglio 1967, n. 658 Art. 87Riliquidazione delle pensioni calcolate secondo le disposizioni di cui al regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058

CAPO VI NORME SPECIALI, TRANSITORIE E MODIFICATIVE DELLE DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO APPROVATO CON IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 DICEMBRE 1962, n. 2109.

In KraftAmtlicher Text

Per i pensionati che non esercitino o non possano esercitare la facolta' di opzione prevista dal precedente articolo o siano titolari di una pensione liquidata con decorrenza anteriore al 1 agosto 1952, il trattamento in atto e' ricostituito con decorrenza dal 1 gennaio 1965, elevando da 50 a 57 volte il coefficiente di maggiorazione previsto dall' articolo 8, primo comma, della legge 12 ottobre 1960, n. 1183 . Per i pensionati che abbiano liquidato la pensione con decorrenza successiva al 1 agosto 1952, la quota di pensione corrispondente ai contributi versati prima di tale data e' maggiorata di 57 volte, con effetto dal 1 gennaio 1965. Le pensioni cosi' ricostituite sono trasferite in carico all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ai sensi dell'articolo 72, tenute conto di quanto previsto dall'articolo 69, ultimo comma, e previa applicazione dei benefici stabiliti dall'articolo 70 della presente legge.