Legge 27 luglio 1967, n. 658 Art. 91Accreditamento in conto individuale fruttifero dei contributi versati dopo il pensionamento
CAPO VI NORME SPECIALI, TRANSITORIE E MODIFICATIVE DELLE DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO APPROVATO CON IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 DICEMBRE 1962, n. 2109.
Il pensionato gia' iscritto alla Cassa per la previdenza marinara, che abbia ottenuto una pensione a carico della Gestione marittimi o della Gestione speciale e si rioccupi presso gli uffici amministrativi delle aziende di cui all'articolo 58 della presente legge, ha diritto allo accreditamento in un conto di risparmio fruttifero al tasso di interesse del 4 per cento, della quota integrativa dei contributi dovuti alla Gestione speciale a norma dell'articolo 62 ed avra' restituita la quota medesima al momento della cessazione dal servizio.