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Legge 27 luglio 1967, n. 658 · Legge 27 luglio 1967, n. 658 — Riordinamento della previdenza marinara

Legge 27 luglio 1967, n. 658 Art. 97Esenzione e riduzione delle tasse di bollo, di registro e giudiziarie

CAPO II NORME PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

In KraftAmtlicher Text

Nei giudizi in cui sia parte la Cassa nazionale per la previdenza marinara si applicano, per quanto riguarda i benefici di esenzione e riduzione delle tasse di bollo, di registro e giudiziarie, le norme concernenti l'Istituto nazionale della previdenza sociale o quelle piu' favorevoli riguardanti la Cassa stessa.