Legge 27 luglio 1967, n. 658 Art. 97Esenzione e riduzione delle tasse di bollo, di registro e giudiziarie
CAPO II NORME PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Nei giudizi in cui sia parte la Cassa nazionale per la previdenza marinara si applicano, per quanto riguarda i benefici di esenzione e riduzione delle tasse di bollo, di registro e giudiziarie, le norme concernenti l'Istituto nazionale della previdenza sociale o quelle piu' favorevoli riguardanti la Cassa stessa.