Legge 4 gennaio 1968, n. 19 Art. 13Termine per la presentazione dei documenti di liquidazione
TITOLO I. CONTRIBUTI PER LAVORI NAVALI
I documenti per la liquidazione definitiva dei contributi previsti dal presente titolo debbono essere presentati, a pena di decadenza: a) per le nuove costruzioni, non oltre due anni dalla data di entrata in esercizio; b) per i lavori di trasformazione non oltre un anno dalla data di ultimazione dei lavori stessi; c) per i lavori diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) non oltre sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi. In caso di decadenza dal contributo per inosservanza dei termini di cui al precedente comma e in ogni altro caso di decadenza devono essere restituiti gli importi eventualmente corrisposti maggiorati degli interessi commisurati al tasso legale dalla data della loro riscossione.