Legge 27 gennaio 1968, n. 35 Art. 12
Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 7, 8 e 9 entrano in vigore un anno dopo la data di pubblicazione della presente legge.
Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 7, 8 e 9 entrano in vigore un anno dopo la data di pubblicazione della presente legge.