Legge 27 gennaio 1968, n. 37 Art. 10
All'onere annuo di lire 29.900.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera' mediante riduzione dei capitoli n. 2122 (lire 5 milioni), n. 2213 (lire 19 milioni) e n. 2302 (lire 4 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e n. 1160 (lire 200 mila), n. 1192 (lire 1 milione) e n. 1454 (lire 700 mila) degli stati di previsione della spesa rispettivamente dei Ministeri di grazia e giustizia, delle finanze e dell'interno per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli dei medesimi stati di previsione per gli anni successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.