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Legge 12 marzo 1968, n. 259 · Legge 12 marzo 1968, n. 259 — Modifiche alle leggi 2 marzo 1963, n. 307, e 14 dicembre 1965, n. 1376, concernenti il personale delle agenzie e degli uffici locali postelegrafonici

Legge 12 marzo 1968, n. 259 Art. 13

In KraftAmtlicher Text

In deroga al disposto dell' articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 307 , la classificazione degli uffici locali e delle agenzie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il quinquennio 1 aprile 1968-31 marzo 1973 e' effettuata sulla base dei punteggi stabiliti dall'articolo 69 della predetta legge, secondo i criteri previsti dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1816 . Sino a quando non entrera' in vigore il regolamento di esecuzione previsto dall' articolo 100 della legge 2 marzo 1963, n. 307 , i punteggi ed i criteri di cui al precedente comma saranno applicati per la classificazione degli uffici locali e delle agenzie istituiti dopo il 1 luglio 1961.