Legge 18 marzo 1968, n. 337 Art. 13
Non sono dovuti sugli spettacoli, trattenimenti ed attrazioni offerte dagli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante, le speciali contribuzioni previste dallo articolo 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765 , modificato dall' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968 .