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Legge 18 marzo 1968, n. 498 · Legge 18 marzo 1968, n. 498 — Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti

Legge 18 marzo 1968, n. 498 Art. 13

In KraftAmtlicher Text

I primi due commi dell' articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , sono sostituiti dai seguenti: "La circolazione, in quantita' superiore a chilogrammi 25 dello zucchero, dello zucchero invertito, del glucosio e del levulosio, del melasso ed altre sostanze zuccherine, anche in soluzione, e' soggetta in tutto il territorio dello Stato a bolletta di accompagnamento da staccarsi, a cura del venditore o dello speditore, da appositi libretti a madre e due figlie, numerati e vidimati dagli Istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competenti per territorio. Una delle figlie deve essere spedita dal venditore, o dallo speditore, con raccomandata, nella stessa giornata del rilascio, all'Istituto di vigilanza competente per territorio. Detta bolletta deve riportare i nominativi del venditore o dello speditore e di colui che effettua il trasporto nonche' il nominativo e l'indirizzo del destinatario, gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto, la quantita' di prodotto trasportato e l'indicazione del periodo di tempo in cui il trasporto stesso viene effettuato. Il venditore o lo speditore devono accertare la effettiva identita' del destinatario e del trasportatore, nonche' gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto".