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Legge 28 marzo 1968, n. 396 · Legge 28 marzo 1968, n. 396 — Ripristino di agevolazioni daziarie per le zone industriali di Roma, Apuania e Livorno

Legge 28 marzo 1968, n. 396 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Il termine previsto dall' articolo 5 del regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266 , prorogato dall' articolo 6, primo comma, del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242 , e' stabilito dal 10 agosto 1956 al 30 giugno 1965 ai soli effetti dell'esonero dal pagamento dei dazi doganali di cui al primo ed al secondo comma del regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266 . Il beneficio si applica anche nel territorio dei comuni menzionati nell' articolo 1 della legge 21 luglio 1950, n. 818 .