Legge 28 marzo 1968, n. 437 Art. 13Manutenzione delle opere
CAPO II NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Le opere realizzate dalla cassa per il Mezzogiorno in attuazione della presente legge sono trasferite, entro 6 mesi dal loro collaudo, alle amministrazioni statali e locali e agli enti tenuti per legge ad assumerne la manutenzione, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 8 della legge 26 giugno 1965, n. 717 , e successive integrazioni. Fino al 31 dicembre 1980 la spesa di manutenzione delle opere forestali e di quelle idrauliche ad esse connesse, comprese quelle vallive, e' assunta a carico dello Stato e grava sullo stanziamento autorizzato dalla presente legge.