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Legge 28 marzo 1968, n. 479 · Legge 28 marzo 1968, n. 479 — Provvidenze a favore della pesca marittima

Legge 28 marzo 1968, n. 479 Art. 13

TITOLO II CREDITO PESCHERECCIO

In KraftAmtlicher Text

Le opere e gli acquisti finanziati a norma della legge 27 dicembre 1956, n. 1457 , non potranno fruire di altre agevolazioni creditizie concesse dallo Stato o da altri enti pubblici a norma di leggi o regolamenti speciali, anche di carattere regionale.