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Legge 2 aprile 1968, n. 583 · Legge 2 aprile 1968, n. 583 — Provvedimenti per la sistemazione della citta' di Loreto in considerazione della importanza religiosa, artistica e turistica, nonche' per conseguenti opere di interesse igienico e turistico

Legge 2 aprile 1968, n. 583 Art. 13

In KraftAmtlicher Text

Per consentire il libero sviluppo delle attivita' artigiane e di quelle industriali senza deturpare il carattere storico e monumentale e il paesaggio della citta' e del territorio, il comune di Loreto, entro due anni dalla presente legge, designera', d'intesa con la Sovrintendenza ai monumenti delle Marche e in armonia con i piani particolareggiati e con il piano territoriale paesistico, le zone dove e' consentito lo sviluppo delle predette attivita'. Dal momento della predetta designazione, e' fatto divieto di istituire ogni nuovo impianto artigiano o industriale in zona diversa.