Legge 28 febbraio 1969, n. 21 Art. 118
(Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative)
La somma di cui all' articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721 , occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, e' fissata, per l'anno finanziario 1969, in lire 30.000.000.