Legge 28 febbraio 1969, n. 21 Art. 122
(Stato di previsione del Ministero della sanita' e disposizioni relative)
Ai sensi dell'articolo 7, n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1969, in lire 24.500.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia.