Legge 28 febbraio 1969, n. 21 Art. 128
Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative facenti riferimento anche agli esercizi finanziari 1968-69 e 1969-70, restano stabilite, per l'anno finanziario 1969, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.