Legge 28 febbraio 1969, n. 21 Art. 50
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)
Il fondo di cui all' articolo 2 della legge 12 dicembre 1967, n. 1220 , occorrente per il pagamento delle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalita' dovute dai comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie, e' stabilito, per l'anno finanziario 1969, in lire 18 miliardi.