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Legge 27 ottobre 1969, n. 754 · Legge 27 ottobre 1969, n. 754 — Sperimentazione negli Istituti professionali

Legge 27 ottobre 1969, n. 754 Art. 2

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I giovani che frequentano i corsi previsti dal precedente articolo potranno concorrere alle borse di studio riservate agli studenti delle scuole secondarie superiori. Il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato a destinare anche per borse di studio a favore degli studenti sopra ricordati le somme stanziate e non utilizzate per posti gratuiti e semigratuiti in convitti, previsti dall' articolo 19 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 . I consigli di amministrazione e gli enti locali potranno deliberare stanziamenti aggiuntivi a quelli di cui ai commi precedenti sia per l'aumento delle somme, sia per l'incremento del numero delle borse erogate dallo Stato. Le spese eventualmente deliberate a tali fini dagli enti locali dovranno essere considerate obbligatorie.