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Legge 27 ottobre 1969, n. 754 · Legge 27 ottobre 1969, n. 754 — Sperimentazione negli Istituti professionali

Legge 27 ottobre 1969, n. 754 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

Il primo comma dell'articolo unico della legge 31 marzo 1966, n. 205 , e' sostituito dal seguente: "L'alunno che abbia superato o che superi l'esame finale negli istituti professionali consegue un diploma di qualifica, che varra' ai fini dei rapporti contrattuali dopo un periodo di inserimento nel lavoro da definirsi in sede di contrattazione collettiva, o comunque non superiore a tre mesi".