Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 23 gennaio 1970, n. 26 · Legge 23 gennaio 1970, n. 26 — Finanziamento all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino (ISEA) per contributi in conto interessi su operazioni di piccolo credito turistico alle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale

Legge 23 gennaio 1970, n. 26 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

I prestiti da ammettere al beneficio del contributo di cui al precedente articolo 1 possono essere concessi, anche in deroga ai propri statuti, dalle casse di risparmio e dalle aziende di credito operanti nelle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale. Detti prestiti non possono superare singolarmente l'ammontare di lire 1 milione se destinati al miglioramento o alla costruzione di case di abitazione, di lire 2 milioni se destinati alla costruzione di villette turistiche e di lire 4 milioni se destinati al miglioramento o alla costruzione di attrezzature alberghiere o di opere di interesse turistico generale e debbono avere durata non eccedente i cinque anni. Il tasso da porre a carico dei prestatari non puo' essere superiore al tasso ufficiale di sconto. Le cambiali rilasciate per le operazioni di cui al precedente articolo 1 ed ai commi primo e secondo del presente articolo, sono soggette alla tassa di bollo dello 0,10 per cento, quale che sia il loro importo e la loro scadenza. Le provvidenze di cui alla presente legge non possono conseguirsi relativamente agli immobili ed agli esercizi i cui proprietari, affittuari o gestori abbiano usufruito nell'ultimo triennio, per lo stesso titolo, di premi, contributi o finanziamenti da parte dello Stato, di pubbliche amministrazioni o di altri enti pubblici.