Legge 23 gennaio 1970, n. 8 Art. 2
La regione Friuli-Venezia Giulia e' autorizzata a partecipare al fondo di dotazione dell'Istituto mediante conferimento il cui ammontare complessivo non potra' superare l'apporto del tesoro dello Stato al medesimo fondo di dotazione. Le somme occorrenti a tal fine saranno stanziate nel bilancio della Regione.