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Legge 5 febbraio 1970, n. 21 · Legge 5 febbraio 1970, n. 21 — Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968

Legge 5 febbraio 1970, n. 21 Art. 10

In KraftAmtlicher Text

I termini per la presentazione delle domande previste dagli articoli 14 e 18 del decreto-legge 22 gennaio 1968 n. 12 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182 , e i termini per la presentazione delle domande previste dall' articolo 3 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 240 , si intendono prorogati di 90 giorni. ((1))

--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 1 giugno 1971, n. 289 , convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 1971, n. 491 ha disposto (con l'art. 9-ter) che "La proroga prevista dall' articolo 10 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 , decorre dalla data di entrata in vigore della legge medesima".