Legge 5 febbraio 1970, n. 21 Art. 18
L'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e' autorizzato ad espropriare e ad assegnare gratuitamente ai comuni, nell'ambito dei piani di trasferimento totale o parziale degli abitati e con le stesse modalita' valevoli per le opere da realizzare nei piani stessi, le aree da destinare alle attrezzature che i comuni hanno deciso o decideranno di realizzare con i fondi raccolti per pubblica sottoscrizione dalla RAI-TV.