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Legge 5 febbraio 1970, n. 21 · Legge 5 febbraio 1970, n. 21 — Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968

Legge 5 febbraio 1970, n. 21 Art. 25

In KraftAmtlicher Text

E' istituita una sezione autonoma del genio civile in ciascuna delle province di Agrigento, Palermo e Trapani. La composizione di ciascuna sezione e' stabilita dal Ministro per i lavori pubblici con proprio decreto. Il capo della sezione autonoma ha tutte le attribuzioni dell'ingegnere capo del genio civile per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni della presente legge, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 , e della legge 29 luglio 1968, n. 858 , e fa parte del comitato tecnico amministrativo istituito presso l'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e della commissione di cui all' articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 .