Legge 27 maggio 1970, n. 365 Art. 22
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1970, valutato in lire 8 miliardi, si fara' fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio anzidetto. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.