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Legge 27 maggio 1970, n. 365 · Legge 27 maggio 1970, n. 365 — Riordinamento delle indennita' di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennita' di impiego operativo

Legge 27 maggio 1970, n. 365 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

I compensi di collaudo previsti dai numeri 6 e 12 della Tabella III annessa alle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 , e successive modificazioni, sono stabiliti nella misura unica di lire 10.000 per ogni collaudo, con un massimo di lire 30.000 mensili Sono soppressi i numeri 6-bis e 12-bis della predetta tabella. I compensi suddetti sono estesi al personale militare e al personale civile tecnico dell'Esercito e della Marina che compie i suddetti collaudi.