Legge 27 maggio 1970, n. 372 Art. 3
Art 3. All'approvazione dei contratti relativi alle vendite di cui ai precedenti articoli 1 e 2 provvedera' il Ministro per le finanze con propri decreti.
Art 3. All'approvazione dei contratti relativi alle vendite di cui ai precedenti articoli 1 e 2 provvedera' il Ministro per le finanze con propri decreti.